• Classifica Seconda Categoria (girone A)
ps squadra pt g v n p gf gs
1 Forconia 2012 63 27 19 6 2 79 22
2 Roccacasale 56 27 17 5 5 61 31
3 Pescina Marsica N.T. 53 27 15 8 4 64 40
4 Carsoli 52 28 16 4 8 72 37
5 Montereale Calcio 1970 52 27 14 10 3 67 38
6 Cesaproba Calcio 49 27 15 4 8 56 29
7 Pescasseroli 38 27 10 8 9 70 78
8 Polisportiva Morronese 33 27 10 3 14 62 68
9 Academy Angizia L. 32 27 8 8 11 45 45
10 Scoppito 31 27 10 1 16 66 72
11 Goriano Sicoli 31 27 10 1 16 52 72
12 Capitignano 1986 28 27 8 4 15 57 81
13 San Giuseppe Di Caruscino 25 27 7 4 16 36 66
14 Marruci 22 27 5 7 15 42 68
15 Cerchio 6 27 1 3 23 26 108
Promossa Playoff Playout Retrocessa
  • Risultati 29ª giornata — Seconda Categoria
Casa Ospite
domenica 21 aprile 2024 — 16:30
Academy Angizia L. 2 6 Carsoli
Cerchio 1 8 Polisportiva Morronese
Cesaproba Calcio 2 1 Goriano Sicoli
Montereale Calcio 1970 2 1 Pescina Marsica N.T.
Pescasseroli 1 1 Forconia 2012
Roccacasale 4 1 Capitignano 1986
San Giuseppe Di Caruscino 1 2 Scoppito
Riposa: Marruci
Risultati aggiornati al: 21 apr 2024
  • 30ª giornata — Seconda Categoria
casa ospite
domenica 28 aprile 2024 — 16:30
Capitignano 1986 Cerchio
Forconia 2012 Montereale Calcio 1970
Goriano Sicoli Pescasseroli
Marruci Cesaproba Calcio
Pescina Marsica N.T. San Giuseppe Di Caruscino
Polisportiva Morronese Academy Angizia L.
Scoppito Roccacasale
Riposa: Carsoli

Gir. D. Pugno all'Arbitro. Squalificato 5 anni calciatore del Casemolino

Squalifica per 5 anni ai danni di Lorenzo Marrancone, del Casemolino Calcio. Ecco il referto del Giudice Sportivo:

Gara del 28/10/2018 USAC CORROPOLI - CASEMOLINO CALCIO

Il Giudice Sportivo

-  Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce quanto segue:

- al minuto 39 del secondo tempo, il giocatore della A.S.D. Casemolino Sig. MARRANCONE Lorenzo veniva espulso per utilizzo di espressione blasfema e per condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara. Lo stesso dopo il provvedimento disciplinare rivolgeva all'arbitro ingiurie e minacce e si rifiutava inizialmente di recarsi all'interno dello spogliatoio, facendovi rientro soltanto dopo l'intervento del capitano della propria squadra;

 - al minuto 49 del secondo tempo, il giocatore della A.S.D. Casemolino Sig. HOXHALLI Redi veniva espulso per doppia ammonizione;

- a fine gara si scatenava un tafferuglio senza conseguenze tra i giocatori di entrambe le squadre, in occasione del quale il calciatore del Casemolino Sig. MARRANCONE Lorenzo, in precedenza espulso, si avvicinava all'arbitro e lo colpiva con un pugno al volto, rivolgendogli anche frasi ingiuriose; - in conseguenza del colpo subito, l'arbitro si dirigeva verso il centro del campo e si accasciava al suolo, nel mentre l'allenatore della squadra ospite Sig. D'ANGELO Gianluca, anziché prestare soccorso al malcapitato, assumeva un comportamento gravemente antisportivo sminuendo l'accaduto;

- dopo essere stato accompagnato all'interno degli spogliatoi dall'osservatore arbitrale e da un Carabiniere Forestale ivi presenti,lo stesso veniva nuovamente avvicinato dal calciatore MARRANCONE Lorenzo che, con fare intimidatorio, lo minacciava;

- successivamente, l'arbitro si recava presso il pronto soccorso del vicino nosocomio per gli accertamenti del caso, come da referto medico allegato al rapporto di gara.

Considerato che:

- il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n. 104/A del 17.12.2014;

- nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica...che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui..." (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U. n. 161/CGF del 10.01.2014; Corte Giust. Fed., in C.U. n. 153/CGF del 18.01.2011; C. Sportiva Appello, III Sez., in C.U. n. 056/CSA del 22.12.2016; C. Sportiva Appello, Sez.

Unite, in C.U. n. 114/CSA del 11.04.2017).

- Preso atto che spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art. 16, comma 1, C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi...".

- Per tutto quanto sopra esposto, ai sensi degli artt. 18 e 19 del Codice di Giustizia Sportiva,

DELIBERA

1) di squalificare il giocatore del Casemolino Sig. MARRANCONE Lorenzo per 5 anni, disponendo la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi dell'art. 19, comma 3, C.G.S.. Con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 16, comma 4bis, del Codice di Giustizia Sportiva, nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. con C.U. n. 256/A del 27.01.2016.

2) di inibire l'allenatore del Casemolino Sig. D'ANGELO Gianluca fino al 30.11.2018;

3) di squalificare il giocatore del Casemolino Sig. HOXHALLI Redi per 1 gara effettiva.