Si riporta integralmente il dispositivo della decisione del Giudice Sportivo sul reclamo nella gara AMITERNUM S.VITTORINO – VILLA SANTANGELO del 23/12/2012:
           Il Giudice Sportivo,
           considerato che la causa dedotta consiste nello svolgimento in contemporanea con la prevista gara delle esequie del padre di un tesserato della medesima società ;
           considerato, tuttavia, che per motivi organizzativi e di regolare svolgimento dei campionati il differimento di una gara già fissata è consentito su espresso provvedimento della Delegazione, alla quale sia stata opportunamente e tempestivamente segnalata la causa ostativa alla partecipazione, con concorde richiesta delle società partecipanti;
           rilevato che, per stessa ammissione della ricorrente, nel caso di specie non ricorre l’ipotesi precedente;
           pur comprendendosi sotto l’aspetto morale la decisione adottata dalla ricorrente, in questa sede non si può che dar comunque prevalenza al rispetto della vigente normativa sportiva per cui
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DELIBERA
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Di respingere il reclamo presentato dalla società Villa Sant’Angelo , di incamerare la relativa tassa;
di sanzionare la società Villa Sant’Angelo con la perdita della gara con il punteggio di 0-3,
di penalizzarla di un punto in classifica
di comminare l’ammenda di €. 150,00 prevista per la prima rinuncia.
Con la seguente decisione  Il San Vittorino scavalca il Pizzoli ed è leader in classifca.