Il Giudice Sportivo visto il reclamo della società Spoltore Calcio tempestivamente presentato nel rispetto dell’abbreviazione dei termini disposta con C.U. F.I.G.C. N. 178/A del 19 giugno 2017, con il quale la stessa chiede dichiararsi l’irregolarità dello svolgimento della gara in oggetto, terminata con il risultato di 1 a 2, in quanto la società avversaria, Penne 1920, avrebbe fatto prendere parte all’incontro il calciatore Sebastiano Camporesi, che risulterebbe squalificato di una giornata per recidiva in ammonizione, squalifica irrogata nel competizione di Coppa Italia Promozione S.S. 2016/2017, allorché lo stesso era tesserato per la società Chieti Torre Alex.
DELIBERA
1) di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di infliggere alla società Penne 1920 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 a favore della società Spoltore Calcio;
2) di inibire il dirigente ufficiale della Penne 1920 Sig. Di Teodoro Filippo fino al 20/09/2017;
3) di accreditare la tassa di reclamo.