Il derby dell’Aragona tra Vastese-Giulianova, terminato sul campo sul risultato di 1-1 è stata decisa a tavolino. Come noto la Vastese fece ricorso visto l’utilizzo da parte dei giuliesi di Balducci, giocatore che non aveva ancora scontato la squalifica di due giornate, dopo l’espulsione ricevuta nella gara contro il Fiuggi nella stagione 19/20. Oggi ci si attendeva la decisione del giudice sportivo che ha deciso di infliggere il 3-0 d’ufficio ai danni dei giallorossi. Di seguito la nota:
“Il Giudice Sportivo, – letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. VASTESE CALCIO 1902, con il quale si richiede che venga inflitta alla SSD ARL REAL GIULIANOVA la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. a) C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore LUCA BALDUCCI, schierato in campo dalla SSD ARL REAL GIULIANOVA con il n. 8 sin dall’inizio della gara, nonostante al medesimo fosse stata comminata una squalifica per due gare, con C.U. n. 101 del 26 febbraio 2020, solo parzialmente scontata; – rilevato che la medesima squalifica per due gare è stata scontata solo in parte nella stagione sportiva 2019/2020, atteso che l’ultima gara del Campionato di Serie D si è svolta il 1º marzo 2020, seguita dalla sospensione in via provvisoria con C.U. 112 del 9 marzo 2020 e in via definitiva con C.U. 13 del 19 giugno 2020; – rilevato che nella stagione sportiva 2020/2021, il calciatore LUCA BALDUCCI è stato inserito in distinta nella prima gara di campionato e impiegato dal primo minuto nella gara del 4 ottobre 2020, seconda del girone di andata, di cui in epigrafe, alla quale, pertanto, ai sensi dell’art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, il medesimo non aveva titolo a partecipare; P.Q.M. Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla SSD ARL REAL GIULIANOVA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare il contributo tassa di reclamo.“

