Il TFN rigetta il reclamo del Giulianova circa la decisione della Commissione Accordi Economici. Come riportato nel comunicato n° 284, la C.A.E aveva dichiarato dovuto dal club giuliese il pagamento di 3.400 euro nei confronti dell’ex difensore giallorosso Denny Nazari, (leggi qui). Nella giornata di ieri, la Sezione Vertenze Economiche ha respinto il reclamo e condanna la società al pagamento di 500 euro a titolo di spese. Di seguito la sentenza del TFN:
“Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, all’esito della Camera di consiglio, rigetta il reclamo proposto dalla società SSD ARL Real Giulianova e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND. Ai sensi dell’art. 55 CGS – FIGC condanna la società al pagamento in favore del calciatore della somma di euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di spese, oltre oneri se dovuti. Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva. Così deciso nella Camera di consiglio del 26 maggio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020”.

