Piove sul bagnato in casa L’Aquila 1927. Dopo il pareggio inaspettato contro il Chieti, accompagnato da contestazioni e malumori sugli spalti, arriva anche la chiusura della delicata vicenda legata ai DASPO e su altre vicende amministrative che hanno colpito alcuni dirigenti rossoblù, tutti tesserati FIGC/LND.
La FIGC, tramite la Procura Federale, ha esaminato le posizioni dei soggetti coinvolti, ritenendo che alcune condotte fossero in contrasto con il Codice di Giustizia Sportiva, con il Codice di Comportamento del CONI e con altre carte federali. Al termine di una complessa istruttoria, le parti hanno raggiunto un accordo ex art. 126 CGS, senza osservazioni da parte del Presidente federale Gabriele Gravina.
Il dispositivo ufficiale.
La Federazione ha quindi comminato le seguenti sanzioni:
“L’AQUILA S.S.D. A R.L., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti, risultavano tesserati:
-Stefano Baiocco, presidente e legale rappresentante;
-Goffredo Juchich, consigliere e amministratore delegato con poteri di rappresentanza;
-Simone Bernardini, direttore generale.
Vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 CGS avanzata dai suddetti soggetti e dalla società;
vista la trasmissione degli atti alla Procura Generale dello Sport;
rilevato il consenso della Procura Federale e l’assenza di osservazioni da parte del Presidente Federale;
si rende noto l’accordo per l’applicazione delle seguenti sanzioni:
4 (quattro) mesi di inibizione per Simone Bernardini;
4 (quattro) mesi di inibizione per Stefano Baiocco;
4 (quattro) mesi di inibizione per Goffredo Juchich;
ammenda di €10.000,00 a carico della società L’Aquila S.S.D. A R.L.”.
Una decisione che chiude formalmente il contenzioso federale, ma che rappresenta un ulteriore colpo per l’ambiente rossoblù in un momento già delicato sul piano sportivo e ambientale. Il file della decisione:
La deliberazione della FIGC: FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
COMUNICATO UFFICIALE N. 324/AA
− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle
indagini di cui al procedimento n. 147 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Simone
BERNARDINI, Stefano BAIOCCO, Goffredo JUCHICH e della società L’AQUILA S.S.D A
R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
Simone BERNARDINI, Direttore Generale della società L’Aquila 1927 SSDARL all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F., dall’art. 51 del Regolamento
della L.N.D., e dagli articoli 1, 2, 4, 8 e 11 del Regolamento dell’Elenco speciale dei direttori
sportivi di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/A del 26 novembre 2018, per avere in qualità di
Direttore Generale della società L’Aquila 1927 SSDARL consentito e, comunque, per non avere
impedito lo svolgimento dal 29 dicembre 2024 e fino al 30 giugno 2025 da parte del sig. Gianluca
ROSSINI dell’attività di direttore sportivo della medesima società L’Aquila 1927 SSDARL. Ciò,
sebbene il sig. ROSSINI fosse tesserato come collaboratore della società L’Aquila 1927
SSDARL e non fosse né in possesso dell’abilitazione di direttore sportivo o di collaboratore della
gestione sportiva, né iscritto nell’Elenco speciale dei direttori sportivi della F.I.G.C.; in
violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in
relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F, e dall’art. 5, comma 2, del
Codice di comportamento sportivo del CONI, dall’art. 51 del Regolamento della L.N.D. e dagli
articoli 1, 4, 6, 8, 11 e delle norme transitorie del Regolamento dell’Elenco speciale dei direttori
sportivi di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/A del 14 luglio 2025, per avere in qualità di direttore
generale della società L’Aquila 1927 SSDARL consentito e, comunque, per non avere impedito
lo svolgimento da parte del sig. Gianluca ROSSINI, nella stagione sportiva 2025-2026 e fino
all’attualità, dell’attività di direttore sportivo. Ciò, sebbene a conoscenza del fatto che il sig.
ROSSINI sia destinatario del provvedimento D.A.S.P.O. n. 8/2025 emesso, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 6, comma 1, lett. b), e comma 5 della legge n. 401/1989, dal Questore di L’Aquila
in data 12 febbraio 2025, notificato in data 16 febbraio 2025 e della durata di anni tre e che il
medesimo sig. ROSSINI non sia in possesso dell’abilitazione di direttore sportivo o di
collaboratore della gestione sportiva, né risulti iscritto nell’Elenco speciale dei direttori sportivi
della F.I.G.C.; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via
autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 22-bis, commi 4, 5 e 7, e 37
delle N.O.I.F., e dall’art. 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo del CONI, per avere
in qualità di direttore generale della società L’Aquila 1927 SSDARL consentito e, comunque,
per non avere impedito lo svolgimento da parte del sig. Pietro CERASOLI dell’attività di
dirigente accompagnatore della società L’Aquila 1927 SSDARL dal 17 giugno 2025 fino
all’attualità. Ciò, sebbene a conoscenza del fatto che il sig. CERASOLI sia destinatario del
provvedimento D.A.S.P.O. n. 20/2025 emesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1, lett.
b) e c), e comma 5, della legge n. 401/1989, dal Questore di L’Aquila in data 12 febbraio 2025,
notificato in data 15 febbraio 2025 e della durata di anni cinque; in violazione dell’art. 4, comma
1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e
disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F., e dall’art. 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo
del CONI, per avere in qualità di direttore generale della società L’Aquila 1927 SSDARL consentito e, comunque, per non avere impedito lo svolgimento da parte del sig. Giulio
MOSCARDELLI, dal 9 giugno 2025 e fino all’attualità, dell’attività di dirigente accompagnatore
della società L’Aquila 1927 SSDARL. Ciò, sebbene a conoscenza del fatto che il sig.
MOSCARDELLI sia destinatario del provvedimento D.A.S.P.O. n. 23/2025 emesso ai sensi e
per gli effetti dell’art. 6, comma 1, lett. b) e c), e comma 5, della legge n. 401/1989, dal Questore
di L’Aquila in data 12 febbraio 2025, notificato in data 15 febbraio 2025 e della durata di anni
sei; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che
in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F. e dall’art. 5, comma 2, del
Codice di comportamento sportivo del CONI, per avere in qualità di direttore generale della
società L’Aquila 1927 SSDARL consentito e, comunque, per non avere impedito lo svolgimento
da parte del sig. Marco MOSCARDELLI, dal 9 giugno 2025 e fino all’attualità, dell’attività di
dirigente accompagnatore della società L’Aquila 1927 SSDARL. Ciò, sebbene a conoscenza del
fatto che il sig. MOSCARDELLI sia destinatario del provvedimento D.A.S.P.O. n. 22/2025
emesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1, lett. b) e c), e comma 5, della legge n.
401/1989, dal Questore di L’Aquila in data 12 febbraio 2025, notificato in data 15 febbraio 2025
e della durata di anni sei;
Stefano BAIOCCO, Presidente della società L’Aquila 1927 SSDARL all’epoca dei fatti, in
violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in
relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F., dall’art. 51 del regolamento
della L.N.D., e dagli articoli 1, 2, 4, 8 e 11 del Regolamento dell’Elenco speciale dei direttori
sportivi di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/A del 26 novembre 2018, per avere in qualità di
presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società L’Aquila 1927 SSDARL
consentito e, comunque, per non avere impedito lo svolgimento dal 29 dicembre 2024 e fino al
30 giugno 2025 da parte del sig. Gianluca ROSSINI dell’attività di direttore sportivo della
medesima società L’Aquila 1927 SSDARL. Ciò, sebbene il sig. ROSSINI fosse tesserato come
collaboratore della società L’Aquila 1927 SSDARL e non fosse né in possesso dell’abilitazione
di direttore sportivo o di collaboratore della gestione sportiva, né iscritto nell’Elenco speciale dei
direttori sportivi della F.I.G.C.; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia
Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle
N.O.I.F., e dall’art. 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo del CONI, per avere in
qualità di presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società L’Aquila 1927
SSDARL consentito e, comunque, per non avere impedito la sottoscrizione da parte
dell’Amministrazione delegato della società L’Aquila 1927 SSDARL, sig. Goffredo Juchich, in
data 1° luglio 2025 di un accordo di collaborazione sportiva a carattere amministrativo –
gestionale fino al 30 giugno 2026 con il sig. Gianluca ROSSINI, per lo svolgimento dell’attività
di Vice Direttore Generale della società, e nel quale si dava atto dell’insussistenza di ragioni
ostative allo svolgimento dell’attività connesse a detto incarico. Ciò, sebbene il sig. ROSSINI
fosse, alla data di sottoscrizione di detto accordo di collaborazione, destinatario del
provvedimento D.A.S.P.O. n. 8/2025 emesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1, lett.
b), e comma 5 della legge n. 401/1989, dal Questore di L’Aquila in data 12 febbraio 2025,
notificato in data 16 febbraio 2025 e della durata di anni tre e nonostante il Questore di L’Aquila,
con decreto n. 4/2025 del 16 aprile 2025, avesse disposto la non applicazione dei divieti e delle
limitazioni discendenti dal provvedimento di D.A.S.P.O. soltanto fino al 30 giugno 2025 per
consentire al medesimo sig. ROSSINI di poter svolgere la propria attività in favore della società
L’Aquila 1927 SSDARL in esecuzione del precedente contratto di collaborazione sottoscritto in
data 29 dicembre 2024 e con scadenza 30 giugno 2025. Inoltre, il sig. BAIOCCO ha consentito
e, comunque, non ha impedito al sig. ROSSINI di svolgere, dal 1° luglio 2025 e fino all’attualità,
l’attività di direttore sportivo della società L’Aquila 1927 SSDARL, sebbene destinatario di un
provvedimento D.A.S.P.O. valido ed efficace; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37
delle N.O.I.F., dall’art. 51 del regolamento della L.N.D. e dagli articoli 1, 4, 6, 8, 11 e delle norme
transitorie del Regolamento dell’Elenco speciale dei direttori sportivi di cui al Comunicato
Ufficiale n. 10/A del 14 luglio 2025, per avere in qualità di presidente dotato dei poteri di legale
rappresentanza della società L’Aquila 1927 SSDARL consentito e, comunque, per non avere
impedito il tesseramento del sig. Gianluca ROSSINI, nella stagione sportiva 2025-2026, come
direttore sportivo della società L’Aquila 1927 SSDARL, nonché lo svolgimento da parte dello
stesso, fino all’attualità, dell’attività di direttore sportivo. Ciò, sebbene il sig. ROSSINI non sia
né in possesso dell’abilitazione di direttore sportivo o di collaboratore della gestione sportiva, né
iscritto nell’Elenco speciale dei direttori sportivi della F.I.G.C.; in violazione dell’art. 4, comma
1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e
disposto dagli artt. 22-bis, commi 4, 5 e 7, e 37 delle N.O.I.F. e dall’art. 5, comma 2, del Codice
di comportamento sportivo del CONI, per avere in qualità di presidente dotato dei poteri di legale
rappresentanza della società L’Aquila 1927 SSDARL consentito e, comunque, per non avere
impedito la sottoscrizione da parte dell’Amministrazione delegato della società L’Aquila 1927
SSDARL, sig. Goffredo Juchich, in data 17 giugno 2025, di un accordo di collaborazione
sportiva a carattere amministrativo – gestionale fino al 30 giugno 2026 con il sig. Pietro
CERASOLI, per lo svolgimento da parte di quest’ultimo dell’attività di dirigente
accompagnatore della società L’Aquila 1927 SSDARL e nel quale si dava atto dell’insussistenza
di ragioni ostative allo svolgimento dell’attività connesse a detto incarico. Ciò, sebbene il sig.
CERASOLI fosse, alla data di sottoscrizione di detto accordo di collaborazione, destinatario della
misura di prevenzione dell’avviso orale di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 159 del 2011,
nonché del provvedimento D.A.S.P.O. n. 20/2025 emesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 6,
comma 1, lett. b) e c), e comma 5, della legge n. 401/1989, dal Questore di L’Aquila in data 12
febbraio 2025, notificato in data 15 febbraio 2025 e della durata di anni cinque. Inoltre, il sig.
BAIOCCO ha consentito e, comunque, non ha impedito al sig. CERASOLI di svolgere, dal 17
giugno 2025 e fino all’attualità, l’attività di dirigente accompagnatore della società L’Aquila
1927 SSDARL, sebbene destinatario di un provvedimento D.A.S.P.O. valido ed efficace; in
violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in
relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F. e dall’art. 5, comma 2, del Codice
di comportamento sportivo del CONI, per avere in qualità di presidente dotato dei poteri di legale
rappresentanza della società L’Aquila 1927 SSDARL consentito e, comunque, per non avere
impedito la sottoscrizione da parte dell’Amministrazione delegato della società L’Aquila 1927
SSDARL, sig. Goffredo Juchich, in data 9 giugno 2025, di un accordo di collaborazione sportiva
a carattere amministrativo – gestionale fino al 30 giugno 2026 con il sig. Giulio
MOSCARDELLI, per lo svolgimento da parte di quest’ultimo dell’attività di dirigente
accompagnatore della società L’Aquila 1927 SSDARL e nel quale si dava atto dell’insussistenza
di ragioni ostative allo svolgimento dell’attività connesse a detto incarico. Ciò, sebbene il sig.
MOSCARDELLI fosse, alla data di sottoscrizione di detto accordo di collaborazione,
destinatario del provvedimento D.A.S.P.O. n. 23/2025 emesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 6,
comma 1, lett. b) e c), e comma 5, della legge n. 401/1989, dal Questore di L’Aquila in data 12
febbraio 2025, notificato in data 15 febbraio 2025 e della durata di anni sei. Inoltre, il sig.
BAIOCCO ha consentito e, comunque, non ha impedito al sig. MOSCARDELLI di svolgere, dal
9 giugno 2025 e fino all’attualità, l’attività di dirigente accompagnatore della società L’Aquila
1927 SSDARL, sebbene destinatario di un provvedimento D.A.S.P.O. valido ed efficace; in
violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in
relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F. e dall’art. 5, comma 2, del Codice
di comportamento sportivo del CONI, per avere in qualità di presidente dotato dei poteri di legale
rappresentanza della società L’Aquila 1927 SSDARL consentito e, comunque, per non avere
impedito la sottoscrizione da parte dell’Amministrazione delegato della società L’Aquila 1927 SSDARL, sig. Goffredo Juchich, in data 9 giugno 2025, di un accordo di collaborazione sportiva
a carattere amministrativo – gestionale fino al 30 giugno 2026 con il sig. Marco
MOSCARDELLI, per lo svolgimento da parte di quest’ultimo dell’attività di dirigente
accompagnatore della società L’Aquila 1927 SSDARL e nel quale si dava atto dell’insussistenza
di ragioni ostative allo svolgimento dell’attività connesse a detto incarico. Ciò, sebbene il sig.
MOSCARDELLI fosse, alla data di sottoscrizione di detto accordo di collaborazione,
destinatario del provvedimento D.A.S.P.O. n. 22/2025 emesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 6,
comma 1, lett. b) e c), e comma 5, della legge n. 401/1989, dal Questore di L’Aquila in data 12
febbraio 2025, notificato in data 15 febbraio 2025 e della durata di anni sei. Inoltre, il sig.
BAIOCCO ha consentito e, comunque, non ha impedito al sig. MOSCARDELLI di svolgere, dal
9 giugno 2025 e fino all’attualità, l’attività di dirigente accompagnatore della società L’Aquila
1927 SSDARL, sebbene destinatario di un provvedimento D.A.S.P.O. valido ed efficace;
Goffredo JUCHICH, consigliere e amministratore delegato della società L’Aquila 1927
SSDARL all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva,
sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F.,
dall’art. 51 del regolamento della L.N.D. e dagli articoli 1, 2, 4, 8 e 11 del Regolamento
dell’Elenco speciale dei direttori sportivi di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/A del 26 novembre
2018, per avere in qualità di amministratore delegato dotato dei poteri di legale rappresentanza
della società L’Aquila 1927 SSDARL consentito e, comunque, per non avere impedito lo
svolgimento dal 29 dicembre 2024 e fino al 30 giugno 2025 da parte del sig. Gianluca ROSSINI
dell’attività di direttore sportivo della medesima società L’Aquila 1927 SSDARL. Ciò, sebbene
il sig. ROSSINI fosse tesserato come collaboratore della società L’Aquila 1927 SSDARL e non
fosse né in possesso dell’abilitazione di direttore sportivo o di collaboratore della gestione
sportiva, né iscritto nell’Elenco speciale dei direttori sportivi della F.I.G.C.; in violazione dell’art.
4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto
previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F. e dall’art. 5, comma 2, del Codice di comportamento
sportivo del CONI per avere in qualità di amministratore delegato dotato dei poteri di legale
rappresentanza della società L’Aquila 1927 SSDARL sottoscritto, in data 1° luglio 2025, un
accordo di collaborazione sportiva a carattere amministrativo – gestionale fino al 30 giugno 2026
con il sig. Gianluca ROSSINI, per lo svolgimento dell’attività di Vice Direttore Generale della
società, e nel quale si dava atto dell’insussistenza di ragioni ostative allo svolgimento dell’attività
connesse a detto incarico. Ciò, sebbene a conoscenza del fatto che il sig. ROSSINI fosse, alla
data di sottoscrizione di detto accordo di collaborazione, destinatario del provvedimento
D.A.S.P.O. n. 8/2025 emesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1, lett. b), e comma 5
della legge n. 401/1989, dal Questore di L’Aquila in data 12 febbraio 2025, notificato in data 16
febbraio 2025 e della durata di anni tre; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia
Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle
N.O.I.F. e dall’art. 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo del CONI, dall’art. 51 del
regolamento della L.N.D. e dagli articoli 1, 4, 6, 8, 11 e delle norme transitorie del Regolamento
dell’Elenco speciale dei direttori sportivi di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/A del 14 luglio
2025, per avere in qualità di amministratore delegato dotato dei poteri di legale rappresentanza
della società L’Aquila 1927 SSDARL consentito e, comunque, per non avere impedito il
tesseramento del sig. Gianluca ROSSINI, nella stagione sportiva 2025-2026, come direttore
sportivo della società L’Aquila 1927 SSDARL, nonché lo svolgimento da parte dello stesso
dell’attività di direttore sportivo dal 1° luglio 2025 e fino all’attualità. Ciò, sebbene a conoscenza
del fatto che il sig. ROSSINI sia destinatario del provvedimento D.A.S.P.O. n. 8/2025 emesso,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1, lett. b), e comma 5 della legge n. 401/1989, dal
Questore di L’Aquila in data 12 febbraio 2025, notificato in data 16 febbraio 2025 e della durata
di anni tre e che il medesimo sig. ROSSINI non sia in possesso dell’abilitazione di direttore sportivo o di collaboratore della gestione sportiva, né risulti iscritto nell’Elenco speciale dei
direttori sportivi della F.I.G.C.; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia
Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 22-bis,
commi 4, 5 e 7, e 37 delle N.O.I.F. e dall’art. 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo
del CONI, per avere in qualità di amministratore delegato dotato dei poteri di legale
rappresentanza della società L’Aquila 1927 SSDARL sottoscritto, in data 17 giugno 2025, un
accordo di collaborazione sportiva a carattere amministrativo – gestionale fino al 30 giugno 2026
con il sig. Pietro CERASOLI, per lo svolgimento da parte di quest’ultimo dell’attività di dirigente
accompagnatore della società L’Aquila 1927 SSDARL e nel quale si dava atto dell’insussistenza
di ragioni ostative allo svolgimento dell’attività connesse a detto incarico. Ciò, sebbene a
conoscenza del fatto che il sig. CERASOLI fosse, alla data di sottoscrizione di detto accordo di
collaborazione, destinatario del provvedimento D.A.S.P.O. n. 20/2025 emesso ai sensi e per gli
effetti dell’art. 6, comma 1, lett. b) e c), e comma 5, della legge n. 401/1989, dal Questore di
L’Aquila in data 12 febbraio 2025, notificato in data 15 febbraio 2025 e della durata di anni
cinque. Inoltre, il sig. JUCHICH ha consentito e, comunque, non ha impedito al sig. CERASOLI
di svolgere, nella stagione sportiva 2025-2026 e fino all’attualità, l’attività di dirigente
accompagnatore della società L’Aquila 1927 SSDARL, sebbene destinatario di un
provvedimento D.A.S.P.O. valido ed efficace;
in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F. e dall’art. 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo del CONI, per avere in qualità di amministratore delegato dotato dei poteri di legale rappresentanza della società L’Aquila 1927 SSDARL sottoscritto, in data 9 giugno 2025, un accordo di collaborazione sportiva a carattere amministrativo – gestionale fino al 30 giugno 2026 con il sig. Marco MOSCARDELLI, per lo svolgimento da parte di quest’ultimo dell’attività di dirigente accompagnatore della società L’Aquila 1927 SSDARL e nel quale si dava atto dell’insussistenza di ragioni ostative allo svolgimento dell’attività connesse a detto incarico. Ciò, sebbene a conoscenza del fatto che il sig. MOSCARDELLI fosse, alla data di sottoscrizione di detto accordo di collaborazione, destinatario del provvedimento D.A.S.P.O. n. 22/2025 emesso ai sensi
e per gli effetti dell’art. 6, comma 1, lett. b) e c), e comma 5, della legge n. 401/1989, dal Questore
di L’Aquila in data 12 febbraio 2025, notificato in data 15 febbraio 2025 e della durata di anni
sei. Inoltre, il sig. JUCHICH ha consentito e, comunque, non ha impedito al sig.
MOSCARDELLI di svolgere, nella stagione sportiva 2025-2026 e fino all’attualità, l’attività di
dirigente accompagnatore della società L’Aquila 1927 SSDARL, sebbene destinatario di un L’AQUILA S.S.D A R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2
del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei
precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Stefano BAIOCCO (presidente e legale
rappresentante), Goffredo JUCHICH (consigliere e amministratore delegato dotato dei poteri di
rappresentanza legale), Simone BERNARDINI (direttore generale);
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,
formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Simone BERNARDINI,
Sig. Stefano BAIOCCO,
Sig. Goffredo JUCHICH,
Società L’AQUILA S.S.D A R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Stefano
BAIOCCO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto
dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Simone BERNARDINI,
4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Stefano BAIOCCO,
4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Goffredo JUCHICH,
€10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per la società L’AQUILA S.S.D A R.L..

