Il Giudice sportivo assegna la vittoria a tavolino al Coppito. Il Castel del Monte valuta l'appello
Il Giudice Sportivo, in riferimento alla gara Coppito Castel del Monte disputata il 29 ottobre, terminata con il risultato di 3 a 3 , esaminato il reclamo tempestivamente presentato dalla società Coppito Calcio C.A. con il quale si evidenzia l'ingresso in campo al 22' del II tempo di un calciatore con il numero di maglia 0 in sostituzione del n.8 della società Castel Del Monte.
Agli atti risulta che nessun nominativo con il numero di maglia 0 fosse indicato in distinta; esaminate le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Castel Del Monte; sentito a chiarimento il Direttore di Gara il quale ha confermato “ di non saper individuare nè visivamente nè fisicamente il calciatore” che è entrato con il n. 0 in sostituzione del n.8 e che effettivamente non risulta iscritto in distinta della società Castel del Monte.
A seguito di quanto sopra, avendo preso parte alla gara persona non autorizzata e né identificata dal Direttore di Gara,
DELIBERA
- di accogliere il reclamo e per l'effetto di sanzionare la società Castel del Monte con la perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 per aver consentito l'ingresso in campo a persona non iscritta in distinta;
- di squalificare il dirigente accompagnatore della società Castel del Monte Sig. Mucciante Alberto sino al 16-11-2022 per aver consentito l'ingresso in campo a persona non iscritta in distinta;
- di accreditare la tassa reclamo.
Il Castel del Monte, pur rispendanto il deliberato del Giudice di primo grado, sta valutando di impugnare il tutto ricorrendo in appello.