La Corte Sportiva di appello territoriale conferma la ripetizione del match
Non è andata giù all’Ovidiana Sulmona la decisione della Corte Sportiva di appello territoriale, che ha confermato la decisione, già presa dal Giudice Sportivo, di fare ripetere il match con il San Salvo. Il club peligno contesta, da parte del San Salvo, la mancata sottoscrizione nei due distinti preannunci di reclamo. Questo passaggio, stando al club biancorosso, per la giurisprudenza consolidata del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, equivale alla totale inesistenza giuridica dell’atto.
Di seguito il comunicato del club:
“L’ASD Ovidiana Sulmona prende atto con assoluto sconcerto della decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 28 del 21 ottobre 2026, che ha confermato la decisione di ripetere la gara Ovidiana Sulmona–San Salvo del 23 settembre scorso, conclusasi sul campo con il risultato di 5-3. Una decisione segnata da un evidente cortocircuito giuridico, sul quale non intendiamo e non possiamo tacere”.
DUE PREANNUNCI SENZA FIRMA E IL PARADOSSO DELLE REGOLE
“Il San Salvo aveva presentato due distinti preannunci di reclamo, differenti tra loro e privi di sottoscrizione. Una carenza che per la giurisprudenza consolidata del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI equivale alla totale inesistenza giuridica dell’atto. Ciò nonostante, in primo grado tale vizio era stato sbrigativamente superato dal Giudice Sportivo ritenendo sufficiente la mera trasmissione tramite PEC per ricondurre gli atti alla società reclamante. L’Ovidiana Sulmona ha fermamente contestato tale impostazione, richiamando i principi di diritto affermati dal Collegio di Garanzia dello Sport (tra cui le decisioni n. 32/2022 e n. 53/2026) in materia di requisiti formali, inderogabili e tassativi degli atti processuali. La Corte d’Appello, pur riconoscendo la diversità dei due preannunci e l’assenza delle firme, ha preferito non affrontare nel merito la questione della loro validità. Ha invece riformato la decisione di primo grado fondando il proprio inedito ragionamento sul potere del Giudice Sportivo di procedere d’ufficio ai sensi dell’art. 66 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC. È proprio questo passaggio a suscitare le nostre maggiori perplessità e una profonda preoccupazione di carattere generale: che senso ha imporre alle società il rispetto rigido di norme, forme, termini perentori e versamento di tasse per i ricorsi, se poi qualsiasi atto nullo o inesistente può essere “sanato” e scavalcato dall’invocazione del potere d’ufficio? Se la forma non ha più alcun valore e le regole d’impulso di parte vengono regolarmente bypassate, viene meno il principio stesso della certezza del diritto”.
I DOCUMENTI PARLANO CHIARO: L’ISTRUTTORIA NON È STATA AUTONOMA
“La cronologia e il contenuto degli atti sono inequivocabili. La gara e i preannunci del San Salvo risalgono al 23 settembre. Il referto originale del direttore di gara non riportava alcuna menzione dell’episodio contestato e il primo Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo non disponeva alcuna richiesta di chiarimenti. La svolta avviene soltanto il 28 settembre, dopo la presentazione del reclamo del San Salvo. E i documenti dimostrano che l’iniziativa del Giudice Sportivo non è stata affatto autonoma: il Giudice ha trasmesso all’arbitro la copia fotostatica del reclamo della controparte, chiedendogli esplicitamente chiarimenti sui fatti esposti e denunciati nel ricorso privato. Questo non è l’esercizio di un legittimo e autonomo potere d’ufficio; questa è una delega istruttoria condizionata da un atto di parte inammissibile e nullo. Inviare il ricorso avversario al direttore di gara significa fornirgli una traccia difensiva, violando il dovere di terzietà e forzando a posteriori la creazione di una nuova prova ufficiale (il referto supplementare) su un fatto che l’arbitro, nel suo rapporto originario, aveva totalmente omesso. Senza quel reclamo privo di sottoscrizione, che il Giudice aveva l’obbligo giuridico di dichiarare inesistente e ignorare, il risultato della gara sarebbe stato regolarmente omologato. Diverse storiche pronunce dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI hanno chiarito i confini invalicabili entro cui il potere d’ufficio può essere esercitato, vietando espressamente che un atto nullo o inesistente diventi la “scintilla” per sanare procedimenti nati morti. A nostro avviso, la vicenda dell’Ovidiana imponeva un esame rigoroso di tali principi e della sequenza concreta degli atti, non una ricostruzione che elude la questione da cui tutto ha avuto origine”.
UNA QUESTIONE CHE RIGUARDA TUTTE LE SOCIETÀ
“Alle società sportive dilettantistiche vengono richiesti il rispetto puntuale delle procedure, la correttezza formale degli atti e l’osservanza millimetrica di termini e adempimenti, spesso a pena di conseguenze rilevanti e sanzioni perentorie. È quindi doveroso e legittimo pretendere che le stesse esigenze di certezza, rigore e sanzione processuale siano applicate con pari severità quando si esaminano le iniziative delle consorelle e le decisioni degli organi di giustizia sportiva. Se passa il principio secondo cui il rispetto dei requisiti formali dei ricorsi è opzionale, si crea un precedente pericoloso che mina la parità di trattamento, la trasparenza e l’effettività del diritto di difesa”.
L’OVIDIANA ANDRÀ AVANTI, MA LA RIFLESSIONE RESTA APERTA
“L’Ovidiana Sulmona difenderà le proprie ragioni e il risultato conquistato con merito sul campo rivolgendosi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, nelle forme e nei termini previsti. Lo farà con determinazione, senza rinunciare al rispetto delle istituzioni, ma contestando una decisione che ritiene profondamente iniqua e giuridicamente errata. Quanto accaduto ha provocato nella nostra società profondo sdegno e amarezza, imponendoci una seria riflessione sul senso di continuare a investire energie, risorse e passione in un progetto sportivo che richiede sacrifici personali ed economici costanti, a fronte di un sistema che applica o scavalca le regole procedurali in modo difforme dai principi consolidati della giustizia sportiva. Per ora la priorità assoluta è difendere l’Ovidiana e tutelarne le ragioni in ogni sede opportuna. La continuità del progetto societario futuro resta una questione aperta, sulla quale la dirigenza si prenderà il tempo necessario per decidere”.

