Una buona notizia per un tifoso rossoblu: con sentenza emessa in data 18 maggio 2017 nell'ambito del procedimento n. 1833/16 R.G. il Tribunale di Perugia - Sezione Penale ha assolto il Sig. Marcello Scimia con la formula più ampia ("perchè il fatto non sussiste") in ordine alla fattispecie di reato di cui all'art. 6 bis co. 1 prima parte Legge n. 401/89 (c.d. normativa antiviolenza negli stadi).
In particolare, il Tribunale Penale di Perugia, a fronte di una ipotesi di presunto reato consistente nell'utilizzo e/o lancio di un artifizio pirotecnico (c.d. fumogeno) da parte del tifoso aquilano in occasione della partita di calcio valevole per il campionato nazionale Lega Pro 1° Divisione svoltasi in data 10 novembre 2013 presso lo Stadio "R. Curi" di Perugia tra la locale squadra di calcio e L'Aquila, ha ritenuto e stabilito che alcun illecito potesse essere ravvisabile nella condotta tenuta dal tifoso, il quale, lungi dal lanciare lo strumento di emissione di fumo o gas visibile, ebbe a limitarsi semplicemente a tenere acceso il fumogeno senza farne oggetto di lancio contro terzi soggetti, quindi ad adagiarlo a terra.
In buona sostanza, il Tribunale Penale di Perugia ha confermato il principio secondo il quale non sia ravvisabile alcuna condotta contraria alla legge allorquando il fumogeno non venga fatto oggetto di lancio da parte dei tifosi, ma venga utilizzato per finalità meramente coreografiche così da non potersi ipotizzare pericolo di danno alle persone.
Il Sig. Marcello Scimia è stato assistito dagli Avvocati Fabrizio Fiore e Fabio Alessandroni del Foro di L'Aquila.