• Classifica Serie D (girone F)
ps squadra pt g v n p gf gs
1 Campobasso 66 32 19 9 4 52 28
2 L'Aquila 1927 64 32 19 7 6 39 22
3 Sambenedettese 54 32 14 12 6 51 31
4 Avezzano 53 32 15 8 9 46 32
5 Vigor Senigallia 49 32 13 10 9 51 43
6 Roma City 48 32 13 9 10 51 34
7 Chieti FC 1922 47 32 12 11 9 35 32
8 S.N. Notaresco 45 32 11 12 9 37 36
9 Atletico Ascoli 43 32 10 13 9 33 31
10 Termoli 41 32 11 8 13 28 35
11 Sora calcio 1907 40 32 10 10 12 36 35
12 Forsempronese 1949 40 32 8 16 8 27 27
13 Real Monterotondo 38 32 11 5 16 37 55
14 United Riccione 34 32 9 7 16 44 46
15 Tivoli calcio 1919 33 32 9 6 17 33 53
16 A.J. Fano 29 32 5 14 13 30 43
17 Vastogirardi 29 32 7 8 17 23 42
18 Matese 25 32 6 7 19 20 48
Promossa Playoff Playout Retrocessa
  • Risultati 32ª giornata — Serie D
Casa Ospite
domenica 21 aprile 2024 — 15:00
Atletico Ascoli 2 1 Sambenedettese
Campobasso 1 1 S.N. Notaresco
L'Aquila 1927 2 1 United Riccione
Matese 0 2 Termoli
Real Monterotondo 3 1 Chieti FC 1922
Roma City 0 1 Forsempronese 1949
Sora calcio 1907 2 1 A.J. Fano
Tivoli calcio 1919 1 2 Avezzano
Vigor Senigallia 0 2 Vastogirardi
Risultati aggiornati al: 21 apr 2024
  • 33ª giornata — Serie D
casa ospite
domenica 28 aprile 2024 — 11:00
Real Monterotondo Matese
domenica 28 aprile 2024 — 15:00
Avezzano A.J. Fano
Chieti FC 1922 Campobasso
Forsempronese 1949 Sora calcio 1907
S.N. Notaresco Atletico Ascoli
Sambenedettese Roma City
Termoli L'Aquila 1927
United Riccione Vigor Senigallia
Vastogirardi Tivoli calcio 1919

L'Aquila: mentre il cuore del tifo trema, un ultras rossoblù viene assolto. Il comunicato

Una buona notizia per un tifoso rossoblu: con sentenza emessa in data 18 maggio 2017 nell'ambito del procedimento n. 1833/16 R.G. il Tribunale di Perugia - Sezione Penale ha assolto il Sig. Marcello Scimia con la formula più ampia ("perchè il fatto non sussiste") in ordine alla fattispecie di reato di cui all'art. 6 bis co. 1 prima parte Legge n. 401/89 (c.d. normativa antiviolenza negli stadi).

In particolare, il Tribunale Penale di Perugia, a fronte di una ipotesi di presunto reato consistente nell'utilizzo e/o lancio di un artifizio pirotecnico (c.d. fumogeno) da parte del tifoso aquilano in occasione della partita di calcio valevole per il campionato nazionale Lega Pro 1° Divisione svoltasi in data 10 novembre 2013 presso lo Stadio "R. Curi" di Perugia tra la locale squadra di calcio e L'Aquila, ha ritenuto e stabilito che alcun illecito potesse essere ravvisabile nella condotta tenuta dal tifoso, il quale, lungi dal lanciare lo strumento di emissione di fumo o gas visibile, ebbe a limitarsi semplicemente a tenere acceso il fumogeno senza farne oggetto di lancio contro terzi soggetti, quindi ad adagiarlo a terra.

In buona sostanza, il Tribunale Penale di Perugia ha confermato il principio secondo il quale non sia ravvisabile alcuna condotta contraria alla legge allorquando il fumogeno non venga fatto oggetto di lancio da parte dei tifosi, ma venga utilizzato per finalità meramente coreografiche così da non potersi ipotizzare pericolo di danno alle persone.

Il Sig. Marcello Scimia è stato assistito dagli Avvocati Fabrizio Fiore e Fabio Alessandroni del Foro di L'Aquila.