• Classifica Prima Categoria (girone A)
ps squadra pt g v n p gf gs
1 Tornimparte 2002 60 24 18 6 0 77 18
2 Vis Cerratina 55 23 18 1 4 56 34
3 Villa San Sebastiano 43 23 13 4 6 40 27
4 Valle Peligna 41 24 12 5 7 61 41
5 Sportland F.C. Celano 35 24 10 5 9 35 35
6 Villa Sant'Angelo 33 24 9 6 9 33 26
7 Alanno 33 24 9 6 9 44 39
8 Tagliacozzo 32 24 9 5 10 35 33
9 Ortigia 31 24 9 4 11 42 52
10 Canistro 23 24 6 5 13 43 52
11 Aielli 2015 22 24 5 7 12 39 48
12 S.S.Preturo 22 24 6 4 14 23 51
13 Popoli Calcio 4 25 0 4 21 20 95
14 Marruvium SP 2 1 1 0 0 5 2
Promossa Playoff Playout Retrocessa
  • Risultati 26ª giornata — Prima Categoria
Casa Ospite
sabato 20 aprile 2024 — 16:30
Tornimparte 2002 4 1 Tagliacozzo
domenica 21 aprile 2024 — 16:30
Aielli 2015 3 1 Sportland F.C. Celano
Alanno 4 2 Valle Peligna
Canistro 2 3 S.S.Preturo
Popoli Calcio Marruvium SP
Villa San Sebastiano 0 1 Vis Cerratina
Villa Sant'Angelo 4 0 Ortigia
Risultati aggiornati al: 21 apr 2024
  • 27ª giornata — Prima Categoria
  • Non sono presenti dati sul prossimo turno!

Prima A. Il Giudice Sportivo infligge il 3-0 a tavolino anche all'Atletico Civitella

Nuovo colpo di scena nella vicenda della gara sospesa il 15 marzo tra Atletico Civitella Roveto e Atletico Preturo. A seguito dell'appello presentato dal sodalizio aquilano, avverso alle decisioni del Giudice Sportivo che in data 19/03/2015 gli aveva comminato la sconfitta a tavolino, gli stessi organi federali con comunicato odierno hanno accolto il ricorso infliggendo anche ai rovetani il 3-0 d'ufficio e pareggiando di fatto le disposizioni adottate. Alcune immagini filmate in possesso dell'Ateltico Preturo di cui già vi avevamo dato notizia  mostravano alcuni momenti della rissa ma per ragioni di regolamento non possono essere tenute in considerazione. Ogni decisione è pertanto legata alle disposizioni del direttore di gara che nella circostanza è stato di nuovo interpellato al fine di dirimere al meglio l'accaduto. Risultato: sconfitta a tavolino anche all'Ateltico Civitella Roveto e riduzione della squalifica fino al 19/05/2015 per l'allenatore avversario Andrea Sciarra.

Seguiranno aggiornamenti

Questo il testo integrale:

Con appello ritualmente proposto, la società A.C. Atletico Preturo ha impugnato la decisione di cui in epigrafe, adottata dal G.S. a seguito dei fatti accaduti nel corso della gara, che lo avevano indotto ad infliggere alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara, quale responsabile della definitiva sospensione della gara stessa, nonché l’ammenda di Euro 300,00 per la particolare responsabilità dei propri tesserati nella determinazione della rissa ed i provvedimenti disciplinari a carico dell’allenatore Sciarra Andrea e del calciatore Fermo Daniele.

Ha dedotto l’appellante l’erroneità dei provvedimenti impugnati in quanto, dal filmato allegato al ricorso in appello, si evincerebbe che la responsabilità in ordine al provvedimento di sospensione della gara, sarebbe da addebitare ai tesserati dell’Atletico Civitella e non ai propri tesserati, mentre il proprio allenatore sarebbe responsabile di “semplice ed istintiva reazione non violenta e non di premeditata e violenta aggressione”, mentre il calciatore Fermo Daniele non sarebbe responsabile di “pugno al volto” ma di meno grave “manata al volto”.

Ha, pertanto, concluso per l’applicazione della sanzione della perdita della gara in danno dell’Atletico Civitella, per la riduzione delle sanzioni inflitte a Sciarra Andrea e Fermo Daniele e per la revoca, o la riduzione, dell’ammenda. Tali richieste sono state ribadite in sede di audizione evidenziando anche le contraddittorietà del rapporto arbitrale e dei successivi chiarimenti.

La Società contro interessata non ha fatto pervenire controdeduzioni in merito.

L’arbitro della gara, nell’originario rapporto, ma soprattutto in sede di audizione personale, ha confermato di avere preso diretta cognizione dei comportamenti ascritti all’allenatore ed al calciatore, anche se ha precisato che il pugno sferrato dallo Sciarra ad un tesserato della società avversaria, non era stato particolarmente violento e non aveva causato conseguenze dannose. Ha, inoltre, precisato che la decisione di sospendere la gara era stata assunta in conseguenza della rissa che si era verificata con la partecipazione attiva dei calciatori e dirigenti dell’una e dell’altra squadra, in occasione di due distinti momenti di un unico episodio.

Osserva, preliminarmente, la Corte che, per regolamento, non le è consentito di esaminare il filmato allegato all’appello, dovendosi nella fattispecie accertare non un possibile scambio di persone tra soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari, ma fatti rimessi alla valutazione del direttore di gara ai fini della decisione di sospendere la gara.

Ora, non senza rilevare che la stessa appellante ha riconosciuto che il proprio allenatore Sciarra Andrea ed il proprio calciatore Fermo Daniele si sono resi responsabili di comportamenti non regolamentari, va osservato che il direttore di gara, a prescindere da alcune imprecisioni rilevate nel rapporto originario, ha chiarito in sede di audizione che la responsabilità della decretata sospensione era da attribuire in pari misura ai tesserati di entrambe le società, con la conseguenza che alle stesse va applicata la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3, e ciò in considerazione del fatto che i riferimenti arbitrali costituiscono, come è noto, fonte di prova privilegiata.

In ordine alla sanzione pecuniaria, la stessa può essere ridotta ad € 150,00 in considerazione della pari responsabilità riconosciuta.

Per quanto riguarda la sanzione inflitta all’allenatore Sciarra Andrea, la stessa va ridotta fino al 19/5/2015, tenuto conto che il gesto da lui compiuto non ha avuto particolari conseguenze per chi l’ha subito.

Vanno, invece, confermate le altre sanzioni siccome congrue ed adeguate rispetto ai fatti accaduti.

Per questi motivi, la Corte Territoriale d’Appello

DELIBERA 

di infliggere alle società Atletico Civitella Roveto e Atletico Preturo la perdita della gara con il punteggio di 0-3 per entrambe. Delibera, inoltre, di ridurre la sanzione pecuniaria ad € 150,00 e l’inibizione inflitta all’allenatore Sciarra Andrea fino al 19/5/2015 confermando, nel resto, l’ impugnata decisione. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo ove addebitata.