• Classifica Serie D (girone F)
ps squadra pt g v n p gf gs
1 Campobasso 70 34 20 10 4 55 29
2 L'Aquila 1927 68 34 20 8 6 40 22
3 Avezzano 59 34 17 8 9 50 33
4 Sambenedettese 58 34 15 13 6 57 35
5 Roma City 52 34 14 10 10 56 37
6 Vigor Senigallia 49 34 13 10 11 55 50
7 Atletico Ascoli 49 34 12 13 9 38 33
8 Chieti FC 1922 48 34 12 12 10 35 34
9 S.N. Notaresco 45 34 11 12 11 37 38
10 Termoli 43 34 11 10 13 29 36
11 Sora calcio 1907 41 34 10 11 13 37 37
12 Forsempronese 1949 41 34 8 17 9 27 28
13 Real Monterotondo 41 34 12 5 17 42 60
14 Tivoli calcio 1919 39 34 11 6 17 38 54
15 United Riccione 37 34 10 7 17 48 51
16 A.J. Fano 32 34 6 14 14 35 47
17 Vastogirardi 29 34 7 8 19 26 50
18 Matese 26 34 6 8 20 20 51
Promossa Playoff Playout Retrocessa
  • Risultati 34ª giornata — Serie D
Casa Ospite
domenica 05 maggio 2024 — 15:00
A.J. Fano 5 2 Real Monterotondo
Atletico Ascoli 4 2 United Riccione
Campobasso 1 1 Termoli
L'Aquila 1927 1 0 S.N. Notaresco
Matese 0 0 Chieti FC 1922
Roma City 4 2 Vastogirardi
Sora calcio 1907 1 2 Avezzano
Tivoli calcio 1919 1 0 Forsempronese 1949
Vigor Senigallia 3 5 Sambenedettese
Risultati aggiornati al: 05 mag 2024
  • 35ª giornata — Serie D
  • Non sono presenti dati sul prossimo turno!

L'Aquila: mentre il cuore del tifo trema, un ultras rossoblù viene assolto. Il comunicato

Una buona notizia per un tifoso rossoblu: con sentenza emessa in data 18 maggio 2017 nell'ambito del procedimento n. 1833/16 R.G. il Tribunale di Perugia - Sezione Penale ha assolto il Sig. Marcello Scimia con la formula più ampia ("perchè il fatto non sussiste") in ordine alla fattispecie di reato di cui all'art. 6 bis co. 1 prima parte Legge n. 401/89 (c.d. normativa antiviolenza negli stadi).

In particolare, il Tribunale Penale di Perugia, a fronte di una ipotesi di presunto reato consistente nell'utilizzo e/o lancio di un artifizio pirotecnico (c.d. fumogeno) da parte del tifoso aquilano in occasione della partita di calcio valevole per il campionato nazionale Lega Pro 1° Divisione svoltasi in data 10 novembre 2013 presso lo Stadio "R. Curi" di Perugia tra la locale squadra di calcio e L'Aquila, ha ritenuto e stabilito che alcun illecito potesse essere ravvisabile nella condotta tenuta dal tifoso, il quale, lungi dal lanciare lo strumento di emissione di fumo o gas visibile, ebbe a limitarsi semplicemente a tenere acceso il fumogeno senza farne oggetto di lancio contro terzi soggetti, quindi ad adagiarlo a terra.

In buona sostanza, il Tribunale Penale di Perugia ha confermato il principio secondo il quale non sia ravvisabile alcuna condotta contraria alla legge allorquando il fumogeno non venga fatto oggetto di lancio da parte dei tifosi, ma venga utilizzato per finalità meramente coreografiche così da non potersi ipotizzare pericolo di danno alle persone.

Il Sig. Marcello Scimia è stato assistito dagli Avvocati Fabrizio Fiore e Fabio Alessandroni del Foro di L'Aquila.