• Classifica Seconda Categoria (girone A)
ps squadra pt g v n p gf gs
1 Forconia 2012 63 28 19 6 3 79 23
2 Pescina Marsica N.T. 56 28 16 8 4 70 40
3 Roccacasale 56 28 17 5 6 62 33
4 Montereale Calcio 1970 55 28 15 10 3 68 38
5 Carsoli 52 28 16 4 8 72 37
6 Cesaproba Calcio 50 28 15 5 8 58 31
7 Pescasseroli 38 28 10 8 10 73 84
8 Scoppito 34 28 11 1 16 68 73
9 Polisportiva Morronese 34 28 10 4 14 65 71
10 Goriano Sicoli 34 28 11 1 16 58 75
11 Academy Angizia L. 33 28 8 9 11 48 48
12 Capitignano 1986 31 28 9 4 15 66 83
13 San Giuseppe Di Caruscino 25 28 7 4 17 36 72
14 Marruci 23 28 5 8 15 44 70
15 Cerchio 6 28 1 3 24 28 117
Promossa Playoff Playout Retrocessa
  • Risultati 30ª giornata — Seconda Categoria
Casa Ospite
domenica 28 aprile 2024 — 16:30
Capitignano 1986 9 2 Cerchio
Forconia 2012 0 1 Montereale Calcio 1970
Goriano Sicoli 6 3 Pescasseroli
Marruci 2 2 Cesaproba Calcio
Pescina Marsica N.T. 6 0 San Giuseppe Di Caruscino
Polisportiva Morronese 3 3 Academy Angizia L.
Scoppito 2 1 Roccacasale
Riposa: Carsoli
Risultati aggiornati al: 28 apr 2024
  • 31ª giornata — Seconda Categoria
  • Non sono presenti dati sul prossimo turno!

Seconda Categoria B. Sconfitta a tavolino per Capitignano e San Giovanni Pelino

Sconfitta a tavolino per entrambe le squadre, multe e squalifiche a giocatori e dirigenti. Queste in sintesi le decisioni del giudice sportivo, relativamente alla gara tra Capitignano e San Giovanni Pelino del 7 aprile, sospesa dal direttore di gara per una rissa che ha coinvolto giocatori e spettatori, a seguito di un fallo di gioco sanzionato con il rosso; si è reso necessario l'intervento della forza pubblica per poter calmare gli animi. Preannunciato il reclamo da parte delle due società.

Riportiamo il referto dell'arbitro apparso sul comunicato ufficiale della F.I.G.C.:

- al 24'del primo tempo veniva espulso il calciatore Di Maulo Stefano (Soc. S. Giovanni Pelino) perché a seguito di contrasto di gioco tra un suo compagno e calciatore avversario, si recava verso quest'ultimo rimasto a terra sferrandogli in modo violento ripetuti calci;

- a seguito di tale episodio la situazione degenerava in una rissa, venendo coinvolti tutti i tesserati delle due squadre presenti sul terreno di gioco e, nella circostanza, il direttore di gara non riusciva ad identificare singolarmente i calciatori che si rendevano colpevoli della reciproca aggressione;

- nella circostanza, l'assistente di parte della Società Capitignano, Sig.De Andreis Marco colpiva con la bandierina alcuni calciatori avversari e nello stesso frangente due sostenitori del Capitignano dopo aver scavalcato la rete di recinzione entravano in campo e colpivano con pugni alcuni giocatori della Società San Giovanni.  

A seguito di quanto sopra, l'arbitro si adoperava per riportare la calma coadiuvato dai C.C. nel frattempo sopraggiunti all'impianto sportivo. Considerato che la situazione nel frattempo, trascorsi 40/45 minuti si era normalizzata, l'arbitro dopo aver convocato i capitani e i dirigenti delle due squadre, manifestava agli stessi l'intenzione di riprendere la gara. A tale invito i dirigenti del San Giovanni Pelino,si rifiutavano di riprendere la gara adducendo, sia che era trascorso un notevole tempo dall'interruzione della stessa, sia per la loro incolumità fisica.

L'arbitro così sospendeva definitivamente la gara,mentre era sul risultato di 0 a 0.

Considerato che gli episodi sopra descritti, sono stati caratterizzati:dal coinvolgimento in rissa da parte dei tesserati di entrambe le Società, dall'invasione di campo da parte di tifosi locali che colpivano calciatori avversari unitamente a dirigente locale; tenuto presente, peraltro, il notevole lasso di tempo (40/45 minuti) trascorso per riportare la situazione alla normalità nonché il rifiuto da parte dei dirigenti della Società San Giovanni Pelino di riprendere la gara.

Rilevato che la responsabilità della situazione che ha influito sul regolare svolgimento dell'incontro è da ricondursi a carico di entrambe le Società;

visti gli artt.64 N.O.I.F. e 17 e ss. C.G.S.

DELIBERA

a) di dichiarare inammissibile il reclamo della Società Capitignano;

b) di respingere il reclamo alla Società San Giovanni Pelino;

c) di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 ad entrambe le società;

d) di infliggere l'ammenda di Euro 300,00 a carico della Società Capitignano e di Euro 150,00 a carico della Società San Giovanni Pelino;

e) di inibire il dirigente De Andreis Marco (Soc. San Giovanni Pelino) fino al 30/6/2013;

f) di squalificare il calciatore Di Maulo Stefano (Soc. San Giovanni Pelino) per quattro gare.

g) di addebitare le rispettive tasse reclamo alle due Società.