• Classifica Prima Categoria (girone A)
ps squadra pt g v n p gf gs
1 Tornimparte 2002 60 24 18 6 0 77 18
2 Vis Cerratina 55 23 18 1 4 56 34
3 Villa San Sebastiano 43 23 13 4 6 40 27
4 Valle Peligna 41 24 12 5 7 61 41
5 Sportland F.C. Celano 35 24 10 5 9 35 35
6 Villa Sant'Angelo 33 24 9 6 9 33 26
7 Alanno 33 24 9 6 9 44 39
8 Tagliacozzo 32 24 9 5 10 35 33
9 Ortigia 31 24 9 4 11 42 52
10 Canistro 23 24 6 5 13 43 52
11 Aielli 2015 22 24 5 7 12 39 48
12 S.S.Preturo 22 24 6 4 14 23 51
13 Popoli Calcio 4 25 0 4 21 20 95
14 Marruvium SP 2 1 1 0 0 5 2
Promossa Playoff Playout Retrocessa
  • Risultati 26ª giornata — Prima Categoria
Casa Ospite
sabato 20 aprile 2024 — 16:30
Tornimparte 2002 4 1 Tagliacozzo
domenica 21 aprile 2024 — 16:30
Aielli 2015 3 1 Sportland F.C. Celano
Alanno 4 2 Valle Peligna
Canistro 2 3 S.S.Preturo
Popoli Calcio Marruvium SP
Villa San Sebastiano 0 1 Vis Cerratina
Villa Sant'Angelo 4 0 Ortigia
Risultati aggiornati al: 21 apr 2024
  • 27ª giornata — Prima Categoria
  • Non sono presenti dati sul prossimo turno!

Prima Categoria A. Respinto il ricorso del Cerchio. La Valle Aterno Fossa è 1°

Nulla da fare per il Cerchio con il ricorso presentato avverso la decisone del Giudice Sportivo che assegnava lo 0 a 3 a tavolino alla Valle Aterno Fossa e, conseguenzialmente, la vetta della Prima Categoria A alla società aquilana. Quest'oggi la commissione disciplinare si è espressa dando torto alla linea difensiva del Cerchio, anzi ha inviato tutti gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza. Quindi la Valle Aterno Fossa rimane prima nel girone A, mentre la società marsicana rimane sospesa in un limbo. Al massimo la Procura Federale potrebbe avanzare la richiesta di togliere altri 10 punti al Cerchio. Qualora i tempi della giustizia fossero rapidi la società del presidente Ciaglia si piazzerebbe così al terzo posto dopo il San Gregorio, che diventerebbe secondo. In chiave play off si ribalterebbero le posizioni: la società nero azzurra avrebbe a disposizione due risultati su tre, dopo i tempi supplementari, mentre il Cerchio sarebbe chiamato a vincere senza poter schierare i due Fidanza (Felice per la posizione irregolare del tesseramento e l'infortunato Nico).

 

Si riporta il prevedimento integrale della commissione disciplinare:

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE COMPOSTA DAI SIGG. RI AVV. ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), AVV. MASSIMILIANO DI SCIPIO, AVV. ANDREA BATTISTELLA E DOTT. CESARE GIOVANNELLI (COMPONENTI), CON L’ASSISTENZA DEL RAPPRESENTANTE DELL’A.I.A. FRANCESCO CARBONE, HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 24.04.13 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

 

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CERCHIO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO (PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3, PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL SIG. FIDANZA FELICE) IN RELAZIONE ALLA GARA CERCHIO / VALLE ATERNO FOSSA, DISPUTATA IL 14.4.2013 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°56 DEL 18.4.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

 

            Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Cerchio ha chiesto revocarsi la decisione del primo giudice e confermare il risultato conseguito sul campo.

            La società appellante ha dedotto e ribadito in sede di audizione, l’errata interpretazione dell’art. 40, comma II, N.O.I.F., in quanto la norma tende a sanzionare quegli allenatori non professionisti che già vincolati con una società nella quale esercitano l’attività di allenatore, procedano a tesserarsi come calciatori presso altra e diversa società, fattispecie diversa dal caso in esame visto che il Sig. Fidanza veniva tesserato, nel 2010, dapprima come calciatore in favore della società A.S.D. Cerchio e, successivamente nel 2012, come allenatore in favore della società di puro settore A.S.D. Marsica Calcio 2006, con la conseguenza che doveva essere dichiarato invalido il secondo tesseramento e, quindi, regolare la posizione del Fidanza quale calciatore nella gara oggetto di appello.

            Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento.

Le disposizioni di cui agli artt. 34, Norme del Settore Tecnico e 40, N.O.I.F., richiamate, peraltro, anche dalla società appellante, non sono affatto in antitesi tra loro e risultano perfettamente aderenti al caso di specie. Infatti, il comma I dell’art. 34 delle Norme del Settore Tecnico recita testualmente: “Le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società”; parallelamente, il comma II dell’art. 40, N.O.I.F. dispone: “Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori”. Non solo. La società appellante, che pure cita, come detto, il disposto dell’art. 40, N.O.I.F., omette di riferire l’ultimo periodo del comma IV della detta norma, secondo cui: “Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta per prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal C.G.S.”.

Appare chiaro che le sanzioni previste dal C.G.S., non possono essere che quelle di cui all’art. 17, comma V,  lett. a), essendo pacifico che il calciatore in questione non aveva titolo a prendere parte alla gara, essendo in regime di doppio tesseramento, vietato dalla normativa di riferimento ed a prescindere da quale dei due debba ritenersi valido, circostanza, quest’ultima, che esula dalla competenza della Commissione e che rileva, invece, ai soli fini della applicazione delle sanzioni nei confronti di coloro che violano il dettato delle norma sopra richiamate.

Ritiene, pertanto, questa Commissione, di dovere aderire all’orientamento espresso in passato dalla Corte di Appello Federale, secondo il quale, appare chiaro ed inequivocabile il disposto della norma che sancisce in maniera assoluta la incompatibilità per i dirigenti e gli allenatori delle società di essere tesserati quali calciatori in altra società e, di trasmettere gli atti alla Procura Federale considerato il doppio tesseramento del Fidanza Felice.

            Per quanto precede la Commissione Disciplinare,

DELIBERA

 

respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

Manda gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza .