• Classifica Serie D (girone F)
ps squadra pt g v n p gf gs
1 Campobasso 69 33 20 9 4 54 28
2 L'Aquila 1927 65 33 19 8 6 39 22
3 Avezzano 56 33 16 8 9 48 32
4 Sambenedettese 55 33 14 13 6 52 32
5 Roma City 49 33 13 10 10 52 35
6 Vigor Senigallia 49 33 13 10 10 52 45
7 Chieti FC 1922 47 33 12 11 10 35 34
8 Atletico Ascoli 46 33 11 13 9 34 31
9 S.N. Notaresco 45 33 11 12 10 37 37
10 Termoli 42 33 11 9 13 28 35
11 Sora calcio 1907 41 33 10 11 12 36 35
12 Forsempronese 1949 41 33 8 17 8 27 27
13 Real Monterotondo 41 33 12 5 16 40 55
14 United Riccione 37 33 10 7 16 46 47
15 Tivoli calcio 1919 36 33 10 6 17 37 54
16 A.J. Fano 29 33 5 14 14 30 45
17 Vastogirardi 29 33 7 8 18 24 46
18 Matese 25 33 6 7 20 20 51
Promossa Playoff Playout Retrocessa
  • Risultati 33ª giornata — Serie D
Casa Ospite
domenica 28 aprile 2024 — 15:00
Avezzano 2 0 A.J. Fano
Chieti FC 1922 0 2 Campobasso
Forsempronese 1949 0 0 Sora calcio 1907
Real Monterotondo 3 0 Matese
S.N. Notaresco 0 1 Atletico Ascoli
Sambenedettese 1 1 Roma City
Termoli 0 0 L'Aquila 1927
United Riccione 2 1 Vigor Senigallia
Vastogirardi 1 4 Tivoli calcio 1919
Risultati aggiornati al: 28 apr 2024
  • 34ª giornata — Serie D
casa ospite
domenica 05 maggio 2024 — 15:00
A.J. Fano Real Monterotondo
Atletico Ascoli United Riccione
Campobasso Termoli
L'Aquila 1927 S.N. Notaresco
Matese Chieti FC 1922
Roma City Vastogirardi
Sora calcio 1907 Avezzano
Tivoli calcio 1919 Forsempronese 1949
Vigor Senigallia Sambenedettese

Ecco il Decreto Rilancio che 'blocca' i ricorsi nei dilettanti

Il Decreto Rilancio, che regolamenterà la procedura di inoltro dei ricorsi per le società dilettantistiche dalla serie D alla Terza Categoria, è stato pubblicato nelle ultime ore sulla Gazzetta Ufficiale. Un decreto che accorcia considerevolmente i tempi della giustizia sportiva, abolendo i canonici gradi federali interni e prevedendo un unico ricorso: vale a dire quello al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni e poi in via amministrativa al Tar e in secondo grado al Consiglio di Stato. Il costo di questi ricorsi sarà molto alto e solo determinate società, appartenenti alle principali categorie, potranno verosimilmente portare avanti simili procedure che, tra l’altro, le vedrebbero sicuramente perdenti. È difficilmente ipotizzabile che il Tar, restio da sempre a intromettersi nelle questioni calcistiche, possa ribaltare una decisione della Figc, tra l’altro, autorizzata dallo stesso Governo. Dopo un eventuale ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, chi avrà la forza economica per portare avanti le proprie tesi, dovendo far fronte a un cospicuo esborso economico? Poche e isolate società e quindi dovremmo assistere a una estate con pochi ricorsi, avversi alle decisioni, che regoleranno promozioni e retrocessioni.

NORMA ANTI-RICORSI – Confermata la norma che assegna alla FIGC e alle altre federazioni sportive, la facoltà di sospendere, annullare o proseguire i tornei, con il relativo accorciamento delle tempistiche di sentenza dei vari gradi di giudizio.

Ecco l’articolo 221:

1. In considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.

2. Nelle more dell’adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI, e conseguentemente delle federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi a oggetto i provvedimenti di cui al comma 1 secondo i criteri e i requisiti di cui al presente comma, la competenza degli organi di giustizia sportiva è concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport. Il ricorso relativo a tali controversie, previamente notificato alle altre parti, è depositato presso il Collegio di garanzia dello Sport entro sette giorni dalla pubblicazione dell’atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, entro il termine perentorio di quindici giorni dal deposito, decorso il quale il ricorso si ha per respinto e l’eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetti. La decisione è impugnabile ai sensi del comma 3.

3. Le controversie sulla decisione degli organi di giustizia sportiva resa ai sensi del comma 2, ovvero sui provvedimenti di cui al comma 1 se la decisione non è resa nei termini, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma. Il termine per ricorrere decorre dalla pubblicazione della decisione impugnata, ovvero dalla scadenza del termine relativo, ed è di quindici giorni. Entro tale termine il ricorso, a pena di decadenza, è notificato e depositato presso la segreteria del giudice adito. Si applicano i limiti dimensionali degli atti processuali previsi per il rito elettorale, di cui all’articolo 129 del codice del processo amministrativo, dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016. La causa è discussa nella prima udienza utile decorsi sette giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza avvisi. A pena di decadenza, i ricorsi incidentali e i motivi aggiunti sono notificati e depositati, al pari di ogni altro atto di parte, prima dell’apertura dell’udienza e, ove ciò si renda necessario, la discussione della causa può essere rinviata per una sola volta e di non oltre sette giorni. Il giudizio è deciso all’esito dell’udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro il giorno successivo a quello dell’udienza. La motivazione della sentenza può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare
proprie. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza entro il giorno successivo a quello dell’udienza, entro lo stesso termine è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria e la motivazione è pubblicata entro i dieci giorni successivi.

4. Nei giudizi proposti ai sensi del comma 3 il giudice provvede sulle eventuali domande cautelari prima dell’udienza con decreto del presidente unicamente se ritiene che possa verificarsi un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione di merito assunta nel rispetto dei termini fissati dallo stesso comma 3, altrimenti riserva la decisione su tali domande all’udienza collegiale e in tale sede provvede  259 su di esse con ordinanza solo se entro il giorno successivo a quello dell’udienza non è pubblicata la sentenza in forma semplificata e se la pubblicazione del dispositivo non esaurisce le esigenze di tutela anche cautelare delle parti. Ai giudizi di cui al comma 3 non si applica l’articolo 54, comma 2, del codice del processo amministrativo.

5. L’appello al Consiglio di Stato è proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello dell’udienza, se entro tale data è stata pubblicata la sentenza in forma semplificata, e in ogni altro caso dalla data di pubblicazione della motivazione. Al relativo giudizio si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai provvedimenti, richiamati al comma 1, adottati tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il sessantesimo giorno successivo a quella in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

Fonte: https://Calciosenese