Il Giudice sportivo ha deciso di infliggewre la sconfitta a tavolino ai danni dsella Fucense. La sifda di ieri contro il Tagliacozzo era terminata 2-1 a favore della compagine locale. Di seguito la decisione, pubblicato sul comunicato n° 56 della Lnd.
"Gara del 13/ 3/2022 TAGLIACOZZO 1923 - FUCENSE TRASACCO
Il Giudice Sportivo
- esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 2 a 1, dal quale si evince che
al minuto 47' del secondo tempo l'arbitro espelleva il calciatore nº 6Sig. REA RICCARDO, nato il 30.08.2002, della Società
Fucense Trasacco per aver rivolto offese al direttore di gara.
Riscontrato, a seguito dei controlli esperiti con l'Ufficio Tesseramento del Comitato, che il suddetto giocatore alla data
della gara in epigrafe non risultava essere inserito nel tabulato dei tesserati della Società Fucense Trasacco riportato sul
portale della L.N.D., non essendo in regola con il tesseramento per la stagione sportiva in corso in quanto tesserato con
Società Città di Anagni, di appartenenza al CR Lazio.
- Accertato, pertanto che il calciatore Rea Riccardo non poteva prendere parte all'incontro in oggetto, dovendosi
conseguentemente dichiarare l'irregolarità della gara ai sensi dell'art.10 comma 6 lett. a) del C.G.S.
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C.U. N.56 del 14.3.2022
DELIBERA
1) di infliggere alla Società Fucense Trasacco la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 in
favore della Società Tagliacozzo 1923;
2) di inibire il sig. Nazzicone Diego, dirigente accompagnatore ufficiale della Soc. Fucense Trasacco sino al 31.03.2022;
3) di irrogare alla Società Fucense Trasacco l'ammenda di Euro 200,00.
4) di trasmettere gli atti alla Segreteria del Comitato per gli eventuali adempimenti di competenza".