• Classifica Promozione (girone B)
ps squadra pt g v n p gf gs
1 Mosciano Calcio 66 26 20 6 0 58 15
2 Penne 1920 58 26 18 4 4 56 22
3 Mutignano 37 25 11 4 10 36 31
4 New Club Villa Mattoni 34 26 9 7 10 43 41
5 Lauretum 1952 34 26 9 7 10 33 43
6 Fontanelle 33 26 8 9 9 38 38
7 Alba Adriatica 33 26 8 9 9 32 36
8 Pianella 2012 32 25 7 11 7 29 30
9 Cugnoli 31 26 8 7 11 31 51
10 Rosetana Calcio 29 26 7 8 11 32 35
11 Turris Calcio Val Pescara 29 26 7 8 11 34 39
12 Favale 1980 29 26 7 8 11 29 34
13 Morro D'Oro 24 26 5 9 12 21 36
14 Sant'Omero Palmense 22 26 5 7 14 22 43
Promossa Playoff Playout Retrocessa
  • Risultati 26ª giornata — Promozione
Casa Ospite
domenica 21 aprile 2024 — 16:00
Fontanelle 2 0 Mutignano
Lauretum 1952 2 1 Penne 1920
Morro D'Oro 0 1 Rosetana Calcio
New Club Villa Mattoni 4 4 Alba Adriatica
Pianella 2012 0 0 Mosciano Calcio
Sant'Omero Palmense 1 4 Favale 1980
Turris Calcio Val Pescara 4 1 Cugnoli
Risultati aggiornati al: 21 apr 2024
  • 27ª giornata — Promozione
  • Non sono presenti dati sul prossimo turno!

Aggressione all'arbitro: tre anni di squalifica per Piri

Il giudice sportivo Roberto Ragonese infligge 3 anni di squalifica a Emiljan Piri, 100 di euro di ammenda al Pizzoli e il 3-0 a tavolino a favore del San Gregorio.

Come vi avevamo raccontato (leggi qui), nel derby aquilano tra il San Gregorio e il Pizzoli, con i nerazzurri in vantaggio grazie alla rete di Bravoco, intorno al 30' il direttore di gara ha espulso Piri. L'attaccante blu rossonero ha mal reagito al provvedimento dell'arbitro colpendolo al volto. Nella stessa giornata, Piri ha contattato la nostra redazione chiedendo pubblicamente scusa (leggi qui). Di seguito la decisione del giudice sportivo, pubblicata nell'ultimo comunicato ufficiale della Lnd Abruzzo, spiega ancora più nel dettaglio la vicenda: 

"Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce che:
al minuto 25º del 1º tempo, sul risultato di 1 a 0,il calciatore Piri Emiljan, della Società Pizzoli, dopo essere stato espulso per
aver rivolto gravi offese all'arbitro, colpiva quest'ultimo con un violento pugno sulla nuca, provocandogli forte dolore e
stordimento;
- in conseguenza del colpo subito, l'arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara, non trovandosi più nelle
condizioni psicofisiche per portarla a termine;

- subito dopo aver decretato la fine dell'incontro, lo stesso calciato re Piri Emljan, con fare violento ed aggressivo, cercava
di venire in contatto con il direttore di gara, non riuscendoci soltanto grazie all'intervento dei propri compagni di squadra;
- nel contempo, un dirigente della squadra ospite, non identificato a causa dello stordimento generato dal colpo subito,
anziché adoperarsi per allontanare il calciatore facinoroso, rivolgeva gravi offese all' arbitro;
in seguito, lo stesso si recava presso il pronto soccorso del vicino nosocomio, come da referto medico allegato al rapporto
di gara.
- Accertato che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato ai sensi dell'art.
35 del vigente Codice di Giustizia Sportiva; condotta che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni
previste dal C.U. n. 104/A del 17.12.2014.
- Visto l'art. 64 delle N.O.I.F., a mente del quale "L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando
si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o
dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indi pendenza di giudizio".
- Preso atto che spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, C.G.S., stabilire "la specie e la misura
delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutare le circostanze aggravanti
e attenuanti, nonché la eventuale recidiva"..
- Considerato che la sospensione della gara è da addebitarsi alla esclusiva responsabilità del calciatore della A.S.D. Pizzoli e
che la particolare aggressività dell'azione dello stesso, che ha colpito l'arbitro con particolare violenza, giustifica
l'applicazione di una sanzione superiore al minimo edittale previsto dall'art. 35, comma 4, del C.G.S..
- Tenuto conto della mancanza di fattiva collaborazione prestata al direttore di gara dai dirigenti della squadra ospite.
- Per tutto quanto sopra esposto, ai sensi degli artt. 9, 10 e 35 del Codice di Giustizia Sportiva,
DELIBERA
1) di infliggere alla società Pizzoli la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0, con la precisazione,
ai sensi dell'art.35 comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, che detta sanzione va considerata ai fini
dell'applicazione delle misure amministrative come previste dal C.U. N. 104/A del 17.12.2014;
2) di infliggere alla Società Pizzoli l'ulteriore sanzione dell'ammenda di Euro 100,00 a titolo di responsabilità oggettiva per
il comportamento antisportivo dei propri dirigenti;
3) di squalificare il giocatore del Pizzoli Sig. PIRI Emiljan fino al 30.06.2026".