Il giudice sportivo decide il 3 a 0 per la Forsempronese. Fossombrone primo in classifica con il Chieti
Il calcio è uno sport che, oltre a regalare emozioni sul campo, spesso si ritrova al centro di controversie e discussioni riguardo alle decisioni arbitrali e alle decisioni disciplinari. L'ultima di queste controversie coinvolge la FC FORSEMPRONESE 1949 e l'ALMA JUVENTUS FANO 1906.
Tutto è cominciato quando la FC FORSEMPRONESE 1949 ha presentato un reclamo ufficiale alla LND, sostenendo che il calciatore BARTOLOMEO RIGGIONI, impiegato dalla ALMA JUVENTUS FANO 1906 SRL nella partita in questione, avrebbe dovuto scontare una squalifica.
La situazione si è complicata ulteriormente quando è emerso che il calciatore RIGGIONI aveva giocato nelle prime due giornate del Campionato di Serie D 2023/24 con la maglia dell'ALMA JUVENTUS FANO 1906 SRL. Questo ha portato all'applicazione dell'articolo 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, che stabilisce chiaramente che un giocatore squalificato non ha il diritto di partecipare a una partita.
Dopo un'attenta analisi dei fatti, il Giudice Sportivo ha emesso una decisione: in primo luogo, il reclamo è stato accolto, confermando che il calciatore RIGGIONI aveva effettivamente una squalifica pendente. In secondo luogo, l'ALMA JUVENTUS FANO è stata punita con una perdita di gara con il punteggio di 3 a 0, il che ha avuto un impatto significativo sulla classifica. Il Fossombrone conquista cosi la vetta della classifica, a quota 10 punti e raggiunge il Chieti. Infine, non è stata addebitata alcuna tassa di reclamo.
Questa decisione è un esempio di come il calcio non riguardi solo ciò che accade sul campo, ma anche le norme e i regolamenti che lo governano. È fondamentale che tutte le squadre rispettino le regole del gioco e le decisioni delle autorità sportive, al fine di garantire l'equità e l'integrità del calcio.