• Classifica Prima Categoria (girone A)
ps squadra pt g v n p gf gs
1 Tornimparte 2002 60 24 18 6 0 77 18
2 Vis Cerratina 55 23 18 1 4 56 34
3 Villa San Sebastiano 43 23 13 4 6 40 27
4 Valle Peligna 41 24 12 5 7 61 41
5 Sportland F.C. Celano 35 24 10 5 9 35 35
6 Villa Sant'Angelo 33 24 9 6 9 33 26
7 Alanno 33 24 9 6 9 44 39
8 Tagliacozzo 32 24 9 5 10 35 33
9 Ortigia 31 24 9 4 11 42 52
10 Canistro 23 24 6 5 13 43 52
11 Aielli 2015 22 24 5 7 12 39 48
12 S.S.Preturo 22 24 6 4 14 23 51
13 Popoli Calcio 4 25 0 4 21 20 95
14 Marruvium SP 2 1 1 0 0 5 2
Promossa Playoff Playout Retrocessa
  • Risultati 26ª giornata — Prima Categoria
Casa Ospite
sabato 20 aprile 2024 — 16:30
Tornimparte 2002 4 1 Tagliacozzo
domenica 21 aprile 2024 — 16:30
Aielli 2015 3 1 Sportland F.C. Celano
Alanno 4 2 Valle Peligna
Canistro 2 3 S.S.Preturo
Popoli Calcio Marruvium SP
Villa San Sebastiano 0 1 Vis Cerratina
Villa Sant'Angelo 4 0 Ortigia
Risultati aggiornati al: 21 apr 2024
  • 27ª giornata — Prima Categoria
  • Non sono presenti dati sul prossimo turno!

Gir. D. Giudice Sportivo, stangata al Santa Croce pioggia di squalifiche e sanzioni

Riportiamo l'esplicita e esaustiva decisione del Giudice sportivo, pubblicata nel comunicato ufficiale della LND Abruzzo, che ha a riguardo la gara di domenica scorsa, 21 aprile 2024, tra Santa Croce e Casoli 1966.

Anche in questo caso come in Villa San Sebastiano - Vis Cerratina la decisione della giustizia sportiva non lascia spazio a interpretazione e di certo, quanto accaduto, non ha nulla a che fare con lo sport. A conferma di un finale di campionato per niente tranquillo. 

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 21/ 4/2024 SANTA CROCE - CASOLI 1966; 

Il Giudice Sportivo:

Esaminati gli atti ufficiali di gara (referto arbitrale e rapporto del commissario di campo), nei quali si riferisce quanto segue: - al minuto 3' del primo tempo veniva allontanato il sig. IPPOLITI PAOLO, calciatore del Santa Croce, per grave fallo di gioco;

  • al minuto 24' del primo tempo veniva allontanato il sig. DI AGOSTINOFLAVIO, dirigente del Santa Croce, per comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Dopo l'espulsione, lo stesso si posizionava sulle tribune da dove continuava ad insultare l'arbitro per tutto il resto dell'incontro;  
  • - alla fine del primo tempo il sig. MENCHINI MICHAEL, calciatore del Santa Croce, rivolgeva offese e minacce al direttore di gara e, dopo che questi era rientrato negli spogliatoi, ne spingeva con forza la porta facendo indietreggiare l'arbitro, al quale continuava a rivolgere minacce mimando di colpirlo con un pugno.  Lo stesso calciatore veniva allontanato con forza da altre persone presenti;
  • - successivamente, un tesserato della squadra locale non identificato colpiva con un violento calcio la porta dello spogliatoio dell'arbitro, danneggiandola all'altezza della serratura e impedendone così la chiusura;
  • - a seguito di tali episodi, il commissario di campo, a tutela dell'incolumità dell'arbitro, chiedeva l'intervento delle forze dell'ordine che sopraggiungevano presso l'impianto sportivo nel corso del secondo tempo;  
  • - al minuto 43' del secondo tempo veniva allontanato il sig. DI SIMPLICIO LORENZO, calciatore del Santa Croce, per condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro e per aver pronunciato un'espressione blasfema. Alla notifica del provvedimento disciplinare, lo stesso tentava di rincorrere l'arbitro, venendo trattenuto da alcuni compagni di squadra;  C.U. N.74 del 24.04.2024 26
  • - dopo l'espulsione del sig. DI SIMPLICIO, venivano allontanati anche i calciatori del Santa Croce EL HASSANI ABDELLAH e TOSTI VITTORIO per aver rivolto offese e minacce all'arbitro;
  •  - a quel punto l'arbitro era costretto a sospendere la gara sul risultato di 0 a 4, poiché la squadra locale non disponeva più del numero minimo di calciatori (7) per il prosieguo dell’incontro, ai sensi dell'art. 73, comma 2, delle N.O.I.F.;  
  • - dopo aver decreto la sospensione della gara, l'arbitro veniva scortato fuori dall'impianto sportivo dalle forze dell'ordine, nel mentre era fatto oggetto di nuove ingiurie da parte del sig. DI AGOSTINO FLAVIO, espulso in precedenza.  Considerato che la sospensione della gara è da addebitare al comportamento dei calciatori della squadra del Santa Croce.  Tenuto conto che ai sensi dell'art. 12 C.G.S. gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti.  Per tutto quanto sopra esposto, visti gli articoli 6, 10 e 36 deI C.G.S.,  
  • DELIBERA
  • 1) di confermare il risultato conseguito sul campo, Santa Croce / Casoli 1966 0 a 4, poiché più favorevole alla squadra ospite;  
  • 2) di infliggere alla Società Santa Croce l'ammenda di Euro 400,00;  
  • 3) di inibire il dirigente del Santa Croce sig. DI AGOSTINO FLAVIO fino al 22.05.2024;  
  • 4) di squalificare i seguenti calciatori del Santa Croce:  - IPPOLITI PAOLO per 1 gara;  - MENCHINI MICHAEL per 5 gare;  - DI SIMPLICIO LORENZO per 3 gare; - EL HASSANI ABDELLAH per 2 gare;