• Classifica Serie D (girone F)
ps squadra pt g v n p gf gs
1 Campobasso 70 34 20 10 4 55 29
2 L'Aquila 1927 68 34 20 8 6 40 22
3 Avezzano 59 34 17 8 9 50 33
4 Sambenedettese 58 34 15 13 6 57 35
5 Roma City 52 34 14 10 10 56 37
6 Vigor Senigallia 49 34 13 10 11 55 50
7 Atletico Ascoli 49 34 12 13 9 38 33
8 Chieti FC 1922 48 34 12 12 10 35 34
9 S.N. Notaresco 45 34 11 12 11 37 38
10 Termoli 43 34 11 10 13 29 36
11 Sora calcio 1907 41 34 10 11 13 37 37
12 Forsempronese 1949 41 34 8 17 9 27 28
13 Real Monterotondo 41 34 12 5 17 42 60
14 Tivoli calcio 1919 39 34 11 6 17 38 54
15 United Riccione 37 34 10 7 17 48 51
16 A.J. Fano 32 34 6 14 14 35 47
17 Vastogirardi 29 34 7 8 19 26 50
18 Matese 26 34 6 8 20 20 51
Promossa Playoff Playout Retrocessa
  • Risultati 34ª giornata — Serie D
Casa Ospite
domenica 05 maggio 2024 — 15:00
A.J. Fano 5 2 Real Monterotondo
Atletico Ascoli 4 2 United Riccione
Campobasso 1 1 Termoli
L'Aquila 1927 1 0 S.N. Notaresco
Matese 0 0 Chieti FC 1922
Roma City 4 2 Vastogirardi
Sora calcio 1907 1 2 Avezzano
Tivoli calcio 1919 1 0 Forsempronese 1949
Vigor Senigallia 3 5 Sambenedettese
Risultati aggiornati al: 05 mag 2024
  • 35ª giornata — Serie D
  • Non sono presenti dati sul prossimo turno!

Lega Pro. Di Nicola: 10 mesi di inibizione per l'affaire Zenuni

Dieci mesi di inibizione. E' quanto stabilito dalla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale della Figc nei riguardi di Ercole Di Nicola relativamente ai fatti riguardanti il tesseramento, ritenuto illecito, del calciatore albanese Ruis Zenuni nel 2011. Dopo il deferimento giunto il 2 settembre“per avere preteso ed ottenuto dal calciatore minore Ruis Zenuni e dalla di lui famiglia la corresponsione della somma euro 25.000,00 mediante assegni bancari con la falsa promessa di tesseramento dello stesso per la Società L’Aquila Calcio, benché fosse a conoscenza che ciò non era possibile poiché il calciatore, essendo di nazionalità albanese, era privo dei requisiti previsti dalla normativa Federale ai fini dell’ottenimento del tesseramento, così procurandosi un indebito ed illecito profitto ai danni dello Zenuni ed arrecando, altresì, allo stesso ed alla di lui famiglia un notevole danno economico”, è di oggi il dispositivo della sentenza che conferma le accuse mosse all'allora direttore dell'area tecnica de L'Aquila calcio per aver “violato i doveri di probità, correttezza e lealtà previsti dall’art. 1 bis del CGS, avendo ricevuto nell’interesse del minore Ruis Zenuni degli assegni per il controvalore di euro 35.000,00 a fronte della promessa di tesseramento del medesimo calciatore nonostante questi fosse di nazionalità albanese e non potesse essere tesserato”.