Dieci mesi di inibizione. E' quanto stabilito dalla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale della Figc nei riguardi di Ercole Di Nicola relativamente ai fatti riguardanti il tesseramento, ritenuto illecito, del calciatore albanese Ruis Zenuni nel 2011. Dopo il deferimento giunto il 2 settembre“per avere preteso ed ottenuto dal calciatore minore Ruis Zenuni e dalla di lui famiglia la corresponsione della somma euro 25.000,00 mediante assegni bancari con la falsa promessa di tesseramento dello stesso per la Società L’Aquila Calcio, benché fosse a conoscenza che ciò non era possibile poiché il calciatore, essendo di nazionalità albanese, era privo dei requisiti previsti dalla normativa Federale ai fini dell’ottenimento del tesseramento, così procurandosi un indebito ed illecito profitto ai danni dello Zenuni ed arrecando, altresì, allo stesso ed alla di lui famiglia un notevole danno economico”, è di oggi il dispositivo della sentenza che conferma le accuse mosse all'allora direttore dell'area tecnica de L'Aquila calcio per aver “violato i doveri di probità, correttezza e lealtà previsti dall’art. 1 bis del CGS, avendo ricevuto nell’interesse del minore Ruis Zenuni degli assegni per il controvalore di euro 35.000,00 a fronte della promessa di tesseramento del medesimo calciatore nonostante questi fosse di nazionalità albanese e non potesse essere tesserato”.